Art. 9.
(Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).

      1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto in ciascuna istituzione scolastica secondo le modalità di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed esercita le attività e riveste le prerogative ad esso attribuite dalla presente legge, nonché quelle previste dall'articolo 19, commi 1, lettere a), b), e), f), i), m), n) e o), 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994.